STATUTO DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
PREAMBOLO
1. - Il Signore Gesù ha affidato la Chiesa ai Vescovi, come a pastori e, mediante il dono dello Spirito Santo, li ha costituiti maestri di dottrina, sacerdoti del culto, ministri di governo.
Ogni Vescovo, pertanto, inserito nella successione apostolica mediante il sacramento dell’Episcopato, nella Chiesa particolare che gli viene affidata per missione canonica, come vicario e legato di Cristo, “pasce [...] il gregge a lui affidato come pastore proprio, ordinario e immediato”.
Il Signore stesso inoltre volle costituire in collegio o ceto stabile gli Apostoli e vi pose a capo Pietro, “per confermare i fratelli” (Lc 22, 32) e perché fosse Pastore di tutto il suo gregge (cfr. Gv 21, 15 ss.). I Vescovi, pertanto, come successori degli Apostoli, sono uniti tra loro in un unico collegio congiunto al Romano Pontefice e sono costituiti pastori sotto la sua guida.
“Di qui nasce l’esigenza di una piena comunione dei Vescovi tra loro e con il Successore di Pietro nella fede, nell’amore, negli intenti e nell’azione pastorale”. Questa comunione si esprime nella carità collegiale che “esige una perfetta armonia da cui risulta la sua forza morale, la sua bellezza spirituale, la sua esemplarità sociale”.
La comunione dei Vescovi tra loro e con il Romano Pontefice peraltro richiama e manifesta la comunione tra le Chiese. Ogni Chiesa particolare, infatti, “in comunione con tutte le altre, è immagine viva ed eloquente della comunità degli Apostoli riunita nel cenacolo”, e in esse riconosce lo stesso mistero che si realizza in se stessa, così che il corpo mistico di Cristo è pure un corpo di Chiese.
2. - Il ministero pastorale dei Vescovi, esercitato in forma personale nella propria Chiesa particolare e in forma collegiale a servizio della Chiesa universale, viene esercitato anche in forma congiunta in alcuni atti intesi “a realizzare quella sollecitudine di ogni Vescovo per tutta la Chiesa che si esprime significativamente nel fraterno aiuto alle altre Chiese particolari [...] e che si traduce altresì nell’unione di sforzi e di intenti con gli altri Vescovi della stessa zona geografica, per incrementare il bene comune e delle singole Chiese”.
Emergono in questo contesto le Conferenze Episcopali: assemblee di Vescovi di una nazione, costituite come organismi permanenti, nelle quali i Vescovi, che hanno in comune la consacrazione e la comunione gerarchica, attraverso l’esercizio congiunto di funzioni pastorali per i fedeli di quel territorio affrontano con “spirito collegiale (affectus collegialis)”le diverse questioni ecclesiali di comune interesse per trovare ad esse le opportune soluzioni.
L’esercizio congiunto del ministero episcopale nel territorio della Conferenza acquisisce valore vincolante per i singoli Vescovi con “l’intervento della suprema autorità della Chiesa che mediante la legge universale o speciali mandati affida determinate questioni alla delibera della Conferenza Episcopale”.
Nell’esercizio, poi, della funzione dottrinale i Vescovi riuniti in assemblea generale e in comunione col Romano Pontefice possono proclamare “congiuntamente la verità cattolica in materia di fede e di morale” alle condizioni previste dalla disciplina canonica, proponendola alla “adesione dei loro fedeli col religioso ossequio dello spirito” in quanto magistero “ufficiale e autentico”.
3. - In questo orizzonte teologico-pastorale, la Conferenza Episcopale Italiana si propone di “far pienamenterivivere la tradizione collegiale vigente nella Chiesa fin dalla più remota antichità”, testimoniando, secondo una consuetudine immutata, la felice esperienza di Chiese vicine che si ritrovano insieme, per aree geografiche e contesti omogenei, in comunione di fede, di missione e di orientamenti pastorali.
Nuove situazioni storiche, poi, interpellano le Chiese che sono in Italia, fanno emergere problemi pastorali a dimensione sempre più ampia e indicano responsabilità comuni, che reclamano capacità di progettazione e orientamento concordi sul piano nazionale.
La Conferenza Episcopale Italiana, pertanto, è segno autentico e autorevole di comunione delle Chiese particolari che sono in Italia; costituisce una rappresentanza legittima e qualificata del popolo di Dio che vive nel Paese; promuove l’azione concorde dell’Episcopato italiano, in speciale sintonia con il Successore di Pietro, Vescovo di Roma e Primate d’Italia.
Capitolo I
NATURA E COSTITUZIONE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
Art. 1
Natura
La Conferenza Episcopale Italiana (C.E.I.) è l’unione permanente dei Vescovi delle Chiese che sono in Italia, i quali per promuovere la vita della Chiesa, sostenere la sua missione evangelizzatrice e sviluppare il suo servizio per il bene del Paese esercitano congiuntamente funzioni pastorali e, a norma del diritto, assumono deliberazioni legislative.
Art. 2
Personalità, sede e rappresentanza legale
§ 1. La Conferenza Episcopale Italiana, costituita in organismo permanente e dotata di proprio statuto e regolamento, è persona giuridica pubblica a norma dell’ordinamento canonico.
§ 2. La personalità giuridica della Conferenza è civilmente riconosciuta in forza delle vigenti norme concordatarie.
§ 3. La Conferenza ha sede in Roma ed è legalmente rappresentata dal Presidente.
Art. 3
Finalità
§ 1. Allo scopo preminente di promuovere il bene della Chiesa e il suo servizio in Italia, la Conferenza favorisce l’affetto collegiale, la comunione fraterna e la formazione permanente dei Vescovi. Stimola inoltre l’azione concorde e la collaborazione fra le Chiese particolari, perché possano meglio adempiere la loro missione.
§ 2. La Conferenza, pertanto, attraverso la concorde professione della fede e l’attenzione ai segni dei tempi, in comunione e nel rispetto delle competenze dei Vescovi diocesani:
a) offre contributi in materia dottrinale e orientamenti in campo pastorale;
b) svolge attività legislativa a norma del diritto;
c) studia e regola iniziative per promuovere l’evangelizzazione, la vita liturgica, la testimonianza della carità, l’attività ecumenica e missionaria;
d) sollecita e rivolge particolare cura alla formazione permanente dei presbiteri e dei diaconi e all’esercizio del loro ministero;
e) favorisce la vita consacrata e promuove le forme concrete per l’opportuna collaborazione tra i Vescovi e i Superiori Maggiori dei diversi istituti, a norma del diritto universale;
f) stimola la partecipazione corresponsabile dei laici alla vita ecclesiale e all’apostolato, promovendoil discernimento dei carismi, la valorizzazione dei ministeri e la cooperazione all’apostolato gerarchico, secondo il diritto canonico e le esigenze della Chiesa in Italia.
Art. 4
Rapporti ecclesiali
§ 1. La Conferenza, nell’ambito delle sue competenze e nel perseguimento delle sue specifiche finalità, favorisce e coordina le relazioni delle Chiese che sono in Italia con la Santa Sede.
§ 2. Il particolare legame che unisce le Chiese che sono in Italia al Papa, Vescovo di Roma e Primate d’Italia, qualifica in maniera peculiare la comunione della Conferenza con il Romano Pontefice.
§ 3. La Conferenza mantiene i debiti rapporti con il Nunzio Apostolico in Italia sia per quanto concerne le relazioni con la SantaSede sia per quanto riguarda le relazioni con lo Stato Italiano.
§ 4. La Conferenza rispetta e valorizza la presenza e le attività delle Conferenze Episcopali Regionali esistenti in Italia, espressione istituzionale della ricchezza di storia e di impegno cristiano delle diverse Regioni Ecclesiastiche.
§ 5. La Conferenza, per il tramite della Presidenza e della Segreteria Generale, promuove i rapporti con le Conferenze Episcopali delle altre nazioni, con particolare riguardo alle Conferenze Episcopali dell’Europa, e con gli organi di collegamento tra le medesime.
Art. 5
Rapporti con la società civile
§ 1. La Conferenza Episcopale Italiana sviluppa gli opportuni rapporti con le realtà culturali, sociali e politiche presenti in Italia, ricercando una costruttiva collaborazione con esse per la promozione dell’uomo e il bene del Paese.
§ 2. In vista delle stesse finalità orienta e coordina, all’occorrenza, i rapporti dei Vescovi diocesani e delle Conferenze Episcopali Regionali con le medesime realtà esistenti ai livelli locali.
§ 3. Nel rispetto delle debite competenze e per il tramite della Presidenza, la Conferenza tratta con le Autorità civili le questioni di carattere nazionale che interessano le relazioni tra la Chiesa e lo Stato in Italia, anche in vista della stipulazione di intese che si rendessero opportune su determinate materie.
§ 4. Nelle materie ad essa eventualmente demandate da accordi tra la Santa Sede e lo Stato Italiano, la Conferenza agisce entro gli ambiti e secondo le procedure previsti dagli specifici mandati ricevuti dalla stessa Sede Apostolica.
Art. 6
Membri
La C.E.I. è costituita dai membri indicati nel can. 450, § 1 del codice di diritto canonico: i Vescovi diocesani; coloro che per il diritto sono ad essi equiparati; i Vescovi coadiutori; i Vescovi ausiliari; i Vescovi titolari che esercitano nel territorio italiano uno speciale incarico stabile a carattere nazionale a loro affidato dalla Sede Apostolica o dalla C.E.I.; gli Ordinari di altro rito.
Art. 7
Competenze
§ 1. Nel quadro delle finalità di cui all’art. 3, la C.E.I. ha competenza:
a) nelle questioni di carattere nazionale che riguardano la vita, l’azione pastorale e la presenza della Chiesa in Italia, in conformità alle specifiche disposizioni del codice di diritto canonico e sempre che non si tratti di materia per natura sua o per superiore disposizione riservata alla Sede Apostolica;
b) nelle materie ad essa demandate dal diritto universale o dalla Sede Apostolica o da accordi stipulati tra la Santa Sede e lo Stato Italiano.
§ 2. La C.E.I. è organo legislativo competente per tutto il territorio dello Stato Italiano alle condizioni di cui al can. 455 del codice di diritto canonico.
Hanno voto deliberativo i Vescovi e gli Ordinari indicati nell’art. 6, fatto salvo quanto disposto nell’art. 17.
Per l’approvazione o la modifica dello statuto della Conferenza hanno voto deliberativo solo i Vescovi diocesani, coloro che ad essi sono equiparati e i Vescovi coadiutori(cfr. can. 454, § 2 del codice di diritto canonico).
§ 3. Adempimenti di carattere amministrativo previsti dal diritto universale, da disposizioni di carattere concordatario o affidati da mandato della Sede Apostolica sono attuati, salva diversa disposizione statutaria, dalla Presidenza della C.E.I., sentiti il Consiglio per gli affari giuridici e, nelle questioni di maggiore importanza, il Consiglio Episcopale Permanente.
§ 3. Adempimenti di carattere amministrativo previsti dal diritto universale, da disposizioni di carattere concordatario o affidati da mandato della Sede Apostolica sono attuati, salva diversa disposizione statutaria, dalla Presidenza della C.E.I., sentiti il Consiglio per gli affari giuridici e, nelle questioni di maggiore importanza, il Consiglio Episcopale Permanente.
Art. 8
Organi
§ 1. La C.E.I. si articola nei seguenti organi:
a) l’Assemblea Generale;
b) il Consiglio Episcopale Permanente;
c) la Presidenza;
d) la Segreteria Generale;
e) il Consiglio per gli Affari Economici e il Collegio dei Revisori dei conti;
f) le Commissioni Episcopali.
§ 2. Per lo studio di questioni e l’elaborazione di proposte concernenti materie o aspetti giuridici di particolare rilievo, gli organi della Conferenza si avvalgono della collaborazione di un Consiglio per gli affari giuridici. Il Consiglio è composto di cinque Vescovi eletti per un quinquennio dal Consiglio Episcopale Permanente, che ne designa anche il Presidente.
§ 3. Alla Conferenza Episcopale Italiana sono stabilmente collegate le Conferenze Episcopali Regionali.
Capitolo II
L’ASSEMBLEA GENERALE
Art. 9
Attività della Conferenza
§ 1. La Conferenza Episcopale Italiana esercita la propria attività collegiale ordinariamente nell’Assemblea Generale.
§ 2. Tenuto conto della sua peculiare configurazione, la Conferenza, in casi di particolare urgenza dichiarati dal Consiglio Episcopale Permanente, o dalla Presidenza qualora il Consiglio non possa riunirsi, può esercitare la propria attività collegiale a mezzo di consultazione delle Conferenze Episcopali Regionali o dei singoli membri per corrispondenza, salva sempre la norma canonica.
Art. 10
Sessioni ordinarie e straordinarie
§ 1. L’Assemblea Generale si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta all’anno; in sessione straordinaria quando lo esigono problemi di particolare importanza.
§ 2. Per la validità delle sessioni è sufficiente la presenza della maggioranza assoluta dei membri della Conferenza, fatto salvo quanto prescritto dal can. 455, § 2 del codice di diritto canonico.
Art. 11
Indizione e presidenza delle sessioni
Le sessioni dell’Assemblea Generale sono indette, previa decisione del Consiglio Episcopale Permanente, dal Presidente e sono da lui presiedute.
Art. 12
Proposta di argomenti
I membri della Conferenza possono proporre, con richiesta personale o con istanza della Conferenza Episcopale Regionale rivolta al Presidente della C.E.I., argomenti da trattare nell’Assemblea Generale.
La stessa facoltà spetta alle Commissioni Episcopali.
Art. 13
Diritti del Nunzio Apostolico
§ 1. Alle sessioni dell’Assemblea Generale è invitato a partecipare il Nunzio Apostolico in Italia.
§ 2. Il Nunzio Apostolico in Italia ha diritto di chiedere, a nome della Santa Sede, la inclusione di particolari argomenti nell’ordine del giorno delle sessioni dell’Assemblea Generale.
Art. 14
Vescovi emeriti e Invitati
§ 1. Alle sessioni dell’Assemblea Generale possono intervenire, con voto consultivo, i Vescovi emeriti.
§ 2. A giudizio del Consiglio Episcopale Permanente, possono essere invitati a intervenire alle stesse sessioni, per la trattazione di questioni determinate e con voto consultivo, presbiteri, diaconi, membri di istituti di vita consacrata o di società di vita apostolica, laici.
Art. 15
Competenze dell’Assemblea Generale
All’Assemblea Generale compete:
a) approvare istruzioni, dichiarazioni e documenti espressivi degli indirizzi dell’Episcopato italiano;
b) approvare i programmi pastorali della C.E.I. su proposta del Consiglio Episcopale Permanente;
c) come unico organo legislativo approvare le deliberazioni giuridicamente vincolanti, a norma del can. 455, §§ 1-3 del codice di diritto canonico e dell’art. 16, nonché le determinazioni necessarie per l’esecuzione delle deliberazioni medesime;
d) approvare il bilancio consuntivo annuale della Conferenza, stabilire il contributo annuo a carico delle diocesi e deliberare l’assegnazione di beni al patrimonio stabile della C.E.I.;
e) decidere in via definitiva sulle relazioni e proposte elaborate dal Consiglio Episcopale Permanente e dalle Commissioni Episcopali;
f) eleggere i Vice Presidenti della C.E.I., scegliendoli tra i Vescovi diocesani, e i membri del Consiglio per gli Affari Economici;
g) istituire le Commissioni Episcopali, modificarne la composizione e le competenzee sopprimerle;
h) eleggere i Presidenti delle Commissioni Episcopali;
i) approvare, all’occorrenza, una nuova redazione dello statuto o sue parziali modifiche, il cui testo dovrà essere sottoposto alla recognitio della Sede Apostolica;
l) approvare e modificare il regolamento di esecuzione dello statuto.
Art. 16
Deliberazioni giuridicamente vincolanti
§ 1. La Conferenza emette deliberazioni giuridicamente vincolanti soltanto nei seguenti casi:
a) quando ciò è previsto dal diritto universale;
b) quando ciò è stabilito da un mandato speciale della Sede Apostolica, emanato motu proprio o su richiesta dell’Assemblea Generale.
§ 2. Per la validità di dette deliberazioni, i voti favorevoli devono raggiungere un numero non inferiore ai due terzi dei membri della Conferenza aventi diritto a voto deliberativo e devono essere espressi dall’Assemblea Generale in riunione plenaria.
§ 3. Le deliberazioni hanno efficacia dopo che, avuta la recognitio della Sede Apostolica, sono state promulgate con decreto del Presidente della Conferenza Episcopale, e diventano esecutive un mese dopo la data della pubblicazione nel “Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana”, salva diversa disposizione.
Art. 17
Dichiarazioni dottrinali
Le dichiarazioni dottrinali della Conferenza, perché possano costituire un magistero autentico ed essere pubblicate a suo nome nel “Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana”, devono essere approvate dall’Assemblea Generale in riunione plenaria e con il voto unanime dei membri Vescovi o con la maggioranza di almeno due terzi dei Vescovi aventi voto deliberativo; in quest’ultimo caso, però, alla promulgazione deve precedere la recognitio della Santa Sede.
Art. 18
Altre deliberazioni
Le altre deliberazioni sono prese dall’Assemblea Generale con la maggioranza assoluta dei presenti votanti e, di regola, con suffragio scritto. A tali deliberazioni, quantunque giuridicamente non vincolanti, ogni Vescovo si atterrà in vista dell’unità e del bene comune, a meno che ragioni di speciale rilievo ne dissuadano, a suo giudizio, l’adozione nella propria diocesi.
Art. 19
Deleghe dell’Assemblea
L’Assemblea Generale può delegare, in casi determinati e con regolare votazione, al Consiglio Episcopale Permanente o alla Presidenza la facoltà di compiere atti di competenza dell’Assemblea medesima, salve sempre le deliberazioni di cui agli artt. 16 e 17.
Art. 20
Elezioni di persone
Le elezioni di persone ai vari uffici sono fatte a norma del can. 119, 1° del codice di diritto canonico, salveparticolari disposizioni contenute nel regolamento, e con voto segreto.
Capitolo III
IL CONSIGLIO EPISCOPALE PERMANENTE
Art. 21
Composizione
Il Consiglio Episcopale Permanente si compone:
a) del Presidente, dei Vice Presidenti e del Segretario Generale della Conferenza;
b) dei Presidenti delle Conferenze Episcopali Regionali;
c) dei Presidenti delle Commissioni Episcopali.
Art. 22
Sessioni ordinarie e straordinarie
§ 1. Il Consiglio Episcopale Permanente si riunisce in sessione ordinaria almeno tre volte l’anno; in sessione straordinaria ogni qualvolta la Presidenza lo ritenga opportuno.
§ 2. Per la validità delle sessioni del Consiglio è sufficiente la presenza dei due terzi dei membri.
Art. 23
Competenze
Il Consiglio Episcopale Permanente:
a) prende le decisioni che la Sede Apostolica o l’Assemblea Generale gli demandano;
b) approva dichiarazioni o documenti concernenti problemi di speciale rilievo per la Chiesa o per la società in Italia, che meritano un’autorevole considerazione e valutazione anche per favorire l’azione convergente dei Vescovi;
c) in casi gravi e urgenti, salvi quelli specificatamente riservati dalla norma canonica, emette, a nome proprio, le dichiarazioni e i documenti di cui all’art. 15, lett. a), purché approvati da almeno quattro quinti dei membri presenti. Nel rendere pubblici tali atti, la Presidenza ne dà contemporaneamente comunicazione ai membri della Conferenza indicando i motivi per cui sono stati emessi;
d) delibera la convocazione delle sessioni ordinarie e straordinarie dell’Assemblea Generale, fissandone il luogo, il tempo e la durata;
e) sceglie e stabilisce gli argomenti dell’ordine del giorno delle sessioni dell’Assemblea Generale, tenendo conto anche delle eventuali proposte indirizzate al Presidente della C.E.I. ai sensi dell’art. 12, e designa i relatori degli argomenti da trattare nelle sessioni medesime;
f) nei casi particolari previsti dall’art. 9, § 2 delibera le consultazioni straordinarie;
g) elegge i membri delle Commissioni Episcopali, salvo quanto disposto dall’art. 15, lett. h);
h) elegge il Vescovo delegato dell’Episcopato italiano nella Commissione degli Episcopati della Comunità Europea (COMECE);
i) nomina, su proposta della Presidenza, i Sottosegretari, l’Economo e il collegio dei Revisori dei conti;
l) elegge i Vescovi membri del Consiglio per gli affari giuridici e designa tra essi il Presidente;
m) nomina, su proposta della Presidenza, i Direttori degli Uffici della Segreteria Generale;
n) nomina o conferma i responsabili degli organismi nazionali, per i quali il diritto o gli statuti demandano alla C.E.I. la nomina stessa;
o) nomina o conferma o esprime il gradimento per la nomina dei presbiteri incaricati dell’assistenza religiosa agli organismi pastorali o di apostolato operanti a livello nazionale. La nomina, la conferma e il gradimento per gli ecclesiastici hanno anche valore di missio canonica;
p) approva le determinazioni di natura giuridico-amministrativa attribuite alla propria competenza dalle disposizioni esecutive di norme pattizie;
q) approva le relazioni periodiche delle Commissioni Episcopali; dà ad esse indicazioni riguardanti lo studio delle questioni e l’elaborazione delle proposte da sottoporre, in via definitiva, all’approvazione dell’Assemblea Generale o dello stesso Consiglio Episcopale Permanente; conferisce alle medesime Commissioni eventuali mandati esecutivi, a norma dell’art. 39;
r) esprime pareri e suggerimenti in ordine agli schemi di intese da stipulare tra l’Autorità ecclesiastica e il Governo italiano;
s) approva, su proposta della Presidenza, la costituzione e il quadro strutturale degli Uffici e dei Servizi della Segreteria Generale e delle Consulte ad essi collegate,e l’eventuale instaurazione di specifici rapporti di collaborazione con enti, uffici pastorali o aggregazioni di apostolato;
t) delibera la costituzione dei Comitati, di cui all’art. 29, § 3, e ne approva il regolamento;
u) delibera la costituzione e approva lo statuto o il regolamento di organismi che concorrono ad animare settori di attività pastorale a servizio delle Chiese che sono in Italia nel quadro degli orientamenti programmatici della C.E.I. e con appropriate forme di collegamento con i suoi organi;
v) delibera circa gli statuti degli organismi pastorali o di apostolato operanti a livello nazionale per i quali è prevista l’approvazione della C.E.I., e decide sulla erezione e soppressione delle associazioni pubbliche nazionali, a norma dei cann. 312, § 1, 2° e 320, § 2 del codice di diritto canonico e sul conferimento della personalità giuridica canonica alle associazioni private, a norma dei cann. 312, § 1 e 322, § 1 del codice medesimo.
Art. 24
Votazioni
Le deliberazioni del Consiglio Episcopale Permanente, salvo quanto previsto dall’art. 23, lett. c), sono prese con la maggioranza dei due terzi dei presenti votanti e, se richiesto dal diritto o da almeno un terzo dei membri, con voto segreto.
Capitolo IV
LA PRESIDENZA
Art. 25
Composizione
§ 1. La Presidenza della C.E.I. si compone del Presidente, di tre Vice Presidenti e del Segretario Generale.
§ 2. Salvo casi riservati, partecipano alle riunioni, senza diritto di voto, i Sottosegretari e l’Economo.
Art. 26
Nomina del Presidente
§ 1. In considerazione dei particolari vincoli dell’Episcopato d’Italia con il Papa, Vescovo di Roma, la nomina del Presidente della Conferenza è riservata al Sommo Pontefice.
§ 2. Le funzioni di Pro-Presidente, ai sensi del can. 452, § 1 del codice di diritto canonico, sono svolte dal Vice Presidente più anziano, in ordine successivo, per elezione, per ordinazione episcopale, per età.
Art. 27
Funzioni del Presidente
Il Presidente dirige l’attività generale della Conferenza. In particolare gli compete:
a) rappresentare legalmente la C.E.I.;
b) tenere le relazioni tra la Conferenza e la Santa Sede, direttamente o per il tramite del Nunzio Apostolico, e riferire periodicamente a questa sulla vita della Chiesa e sulla situazione religiosa in Italia;
c) tenere le relazioni tra la Conferenza e le Autorità civili nazionali;
d) convocare, su deliberazione del Consiglio Episcopale Permanente, le sessioni dell’Assemblea Generale e presiederle;
e) convocare e presiedere il Consiglio Episcopale Permanente;
f) promulgare le deliberazioni della Conferenza Episcopale Italiana giuridicamente vincolanti;
g) compiere gli atti di ordinaria amministrazione;
h) in casi di particolare gravità e urgenza, prendere deliberazioni straordinarie, sulle quali è tenuto a riferire, appena possibile, al Consiglio Episcopale Permanente;
i) autorizzare gli atti di straordinaria amministrazione disposti dagli enti soggetti alla tutela della C.E.I., previa istruttoria da parte del competente Ufficio della Segreteria Generale;
l) convocare i Presidenti delle Conferenze Episcopali Regionali, ai sensi dell’art. 43, § 3.
Art. 28
Compiti della Presidenza
La Presidenza della Conferenza:
a) cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea Generale e del Consiglio Episcopale Permanente;
b) prepara l’ordine del giorno per le sessioni del Consiglio Episcopale Permanente;
c) nei casi particolari, previsti dall’art. 9, § 2, delibera le consultazioni straordinarie;
d) tratta con i competenti organi civili, a norma dell’art. 5;
e) mantiene e coordina i rapporti con le Conferenze Episcopali delle altre nazioni e con gli organi di collegamento tra le medesime;
f) coordina le attività delle Commissioni Episcopali;
g) in casi gravi e urgenti interviene emanando a nome proprio note o messaggi pastorali o adottando le deliberazioni per sé spettanti al Consiglio Episcopale Permanente, con l’obbligo di riferire, appena possibile, al Consiglio medesimo. Nel rendere pubbliche tali deliberazioni, ne dà contemporaneamente comunicazione ai membri della Conferenza;
h) delibera gli atti di straordinaria amministrazione. Si considerano di straordinaria amministrazione, ove si riferiscano a valori di importo superiore alla somma minima stabilita dall’Assemblea Generale a norma del can. 1292, § 1 del codice di diritto canonico, i seguenti atti:
- l’alienazione di beni immobili, anche se non facenti parte del patrimonio stabile della C.E.I.,
- la decisione di nuove voci di spesa rispetto a quelle indicate nello stato annuale di previsione,
- l’esecuzione di lavori di costruzione, ristrutturazione o straordinaria manutenzione,
- l’inizio, il subentro o la partecipazione in attività considerate commerciali ai fini fiscali,
- i contratti di locazione,
- qualunque atto che possa peggiorare la condizione patrimoniale della C.E.I.,
- ogni mutazione della destinazione d’uso di un immobile;
i) esprime il gradimento per le candidature o provvede alla nomina dei responsabili delle Associazioni o degli Organismi pastorali o di apostolato quando gli statuti dei medesimi lo prevedano.
Capitolo V
LA SEGRETERIA GENERALE
Art. 29
Composizione
§ 1. La Segreteria Generale della C.E.I. si compone del Vescovo Segretario Generale, di uno o più presbiteri Sottosegretari e dell’Economo, che può anche essere un laico.
§ 2. La Segreteria Generale si articola in vari Uffici e Servizi,i quali possono avvalersi della collaborazione di Consulte nazionali, composte di Vescovi anche emeriti, presbiteri, diaconi, membri di istituti di vita consacrata e di società di vita apostolica, laici, aventi compiti di studio e di promozione nei rispettivi settori pastorali.
§ 3. Presso la Segreteria Generale possono essere costituiti, con delibera del Consiglio Episcopale Permanente, Comitati per lo studio e l’attuazione di particolari iniziative, composti di esperti nelle materie di specifico interesse e aventi carattere temporaneo.
Art. 30
Nomina del Segretario Generale, dei Sottosegretari e dell’Economo
§ 1. Il Vescovo Segretario Generale è nominato dal Sommo Pontefice su proposta della Presidenza, sentito il Consiglio Episcopale Permanente.
§ 2. I Sottosegretari e l’Economo sono nominati dal Consiglio Episcopale Permanente, a norma dell’art. 23, lett. i).
Art. 31
Funzioni del Segretario Generale
Il Segretario Generale svolge le sue funzioni in tutte le attività della Conferenza, promovendone lo sviluppo e il coordinamento secondo gli orientamenti dell’Assemblea Generale, del Consiglio Episcopale Permanente e della Presidenza. In particolare, egli:
a) coadiuva il Presidente e la Presidenza nell’adempimento delle loro funzioni;
b) indirizza e coordina l’attività dei Sottosegretari e sovrintende alle attività degli Uffici e dei Servizi della Segreteria;
c) fornisce alle Commissioni Episcopali le informazioni e i dati necessari per il loro lavoro;
d) cura che vengano redatti i verbali delle riunioni degli organi della C.E.I. e provvede che siano conservati nell’archivio generale della medesima;
e) nomina gli officiali e gli addetti della Segreteria Generale;
f) cura i rapporti tra la C.E.I. e le singole Conferenze Episcopali Regionali;
g) mantiene i contatti con le Segreterie delle Conferenze Episcopali di altre nazioni e degli organi di collegamento tra le medesime.
Art. 32
Funzioni dei Sottosegretari
I Sottosegretari collaborano con il Segretario Generale. Il Sottosegretario più anziano per nomina lo sostituisce in caso di necessità e ne fa le veci in caso di ufficio vacante o di assenza.
Capitolo VI
IL CONSIGLIO PER GLI AFFARI ECONOMICI E IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Art. 33
Composizione
§ 1. Il Consiglio per gli Affari Economici è presieduto dal Presidente della C.E.I. e si compone di quattro Vescovi eletti dall’Assemblea Generale.
§ 2. Le funzioni di Segretario del Consiglio per gli Affari Economici sono svolte dall’Economo della C.E.I.
Art. 34
Competenze del Consiglio per gli Affari Economici
Il Consiglio per gli Affari Economici, che si riunisce almeno tre volte all’anno, assiste il Presidente e la Presidenza della C.E.I. nell’esercizio delle loro responsabilità amministrative. In particolare:
a) esamina la gestione amministrativa interna della Conferenza e degli organismi da essa dipendenti, servendosi anche dell’opera dei Revisori dei conti;
b) indica i criteri per la tenuta della contabilità di tutti gli organismi dipendenti dalla Conferenza;
c) formula indicazioni per incrementare e coordinare le fonti di finanziamento della Conferenza;
d) predispone il bilancio consuntivo annuale della Conferenza e lo sottopone alla Presidenza della C.E.I. in vista della presentazione all’Assemblea Generale per l’approvazione;
e) esprime il parere preventivo sui programmi ordinari e straordinari di attività delle Commissioni Episcopali e degli Uffici della Conferenza, per quanto concerne gli aspetti economici, ed elabora lo stato di previsione annuale della Conferenza;
f) esprime parere vincolante sugli atti di straordinaria amministrazione che la Presidenza della C.E.I. intende deliberare;
g) esamina ogni altra questione ad esso demandata dalla Presidenza.
Art. 35
Funzioni dell’Economo
L’Economo esercita le sue funzioni nell’ambito della Conferenza attenendosi alle disposizioni giuridico-amministrative contenute nel codice di diritto canonico e nelle delibere attuative della C.E.I. nonché agli indirizzi dati dall’Istruzione in materia amministrativa emanata dalla medesima Conferenza. In particolare:
a) cura l’amministrazione ordinaria dei beni mobili e immobili della C.E.I. sotto l’autorità del Presidente e secondo le indicazioni generali del Consiglio per gli Affari Economici;
b) provvede agli adempimenti e alle spese disposti dal Presidente;
c) cura la gestione giuridica ed economica delle posizioni del personale dipendente dalla Conferenza;
d) fornisce agli organi competenti della Conferenza gli elementi contabili da essi richiesti;
e) prepara una bozza di preventivo e di consuntivo delle entrate e delle usciteannuali, da sottoporre al Consiglio per gli Affari Economici in vista della predisposizione dello stato di previsione e del bilancio consuntivo della C.E.I.
Art. 36
Revisori dei conti
Il Consiglio Episcopale Permanente nomina il Collegio dei Revisori dei conti, composto di tre membri, e designa tra questi il Presidente.
Art. 37
Patrimonio stabile e mezzi economici
§ 1. Il patrimonio stabile della C.E.I. è costituito:
a) alla somma di un miliardo di lire;
b) agli eventuali beni mobili e immobili ad esso assegnati dall’Assemblea Generale, su proposta presentata dalla Presidenza udito il parere del Consiglio per gli Affari Economici.
§ 2. I mezzi economici per l’attività della C.E.I. provengono:
a) dai redditi del proprio patrimonio;
b) da un contributo annuo a carico delle diocesi, proposto dal Consiglio per gli Affari Economici e approvato dall’Assemblea Generale;
c) da eventuali contributi di enti e di privati, da lasciti e donazioni.
Art. 38
Devoluzione dei beni
In caso di scioglimento o soppressione della C.E.I. il patrimonio che residua dalla liquidazione è devoluto secondo le disposizioni date dalla Sede Apostolica.
Capitolo VII
LE COMMISSIONI EPISCOPALI
Art. 39
Costituzione e natura delle Commissioni Episcopali
§ 1. L’Assemblea Generale, per studiare e formulare la soluzione dei problemi relativi alle finalità della Conferenza di cui all’art. 3, costituisce Commissioni Episcopali con carattere di stabilità. Queste pertanto hanno compiti di studio, di proposta e di animazione; per loro natura non hanno potestà deliberativa né funzioni esecutive.
§ 2. Alle Commissioni Episcopali, nel quadro degli orientamenti pastorali periodicamente assunti dalla C.E.I. e secondo programmi da esse predisposti all’inizio del quinquennio del loro mandato, spetta:
a) esaminare i problemi specifici relativi alle varie finalità della Conferenza, dando priorità alle indicazioni dell’Assemblea Generale, del Consiglio Episcopale Permanente e della Presidenza;
b) formulare le soluzioni, sottoponendo conclusioni e proposte al Consiglio Episcopale Permanente;
c) promuovere per mandato dello stesso Consiglio le opportune iniziative;
d) favorire la collaborazione con altre Commissioni quando ciò sia richiesto da tematiche implicanti competenze connesse.
§ 3. Le Commissioni Episcopali possono elaborare documenti nell’ambito della propria competenza, sottoponendoli all’esame del Consiglio Episcopale Permanente sia nella fase progettuale sia nel corso della loro preparazione e avendo l’approvazione del medesimo per la loro pubblicazione.
Di ogni documento dovranno essere precisati il limite dell’autorevolezza, i destinatari e le finalità.
Art. 40
Elezione del Presidente, dei membri e del Segretario
§ 1. Il Presidente di ciascuna Commissione Episcopale è eletto dall’Assemblea Generale su una lista di candidati predisposta dalla Presidenza e contenente i nomi indicati da ciascuna Conferenza Episcopale Regionale. Egli fa parte del Consiglio Episcopale Permanente.
§ 2. I membri delle Commissioni Episcopali sono eletti dal Consiglio Episcopale Permanente, preferibilmente fra i candidati indicati dalle Conferenze Episcopali Regionali a norma del paragrafo precedente.
§ 3. Il Segretario di ciascuna Commissione Episcopale è eletto dai membri della Commissione nel proprio ambito.
§ 4. Le Commissioni Episcopali si riuniscono periodicamente, secondo le esigenze pastorali.
Art. 41
Esperti
Le Commissioni Episcopali si avvalgono dell’opera di esperti, che possono essere Vescovi anche emeriti, presbiteri, diaconi, membri di istituti di vita consacrata e di società di vita apostolica, laici.
Art. 42
Relazione al Consiglio Episcopale Permanente
Le Commissioni Episcopali riferiscono sulla loro attività al Consiglio Episcopale Permanente, informandone preventivamente la Presidenza.
Capitolo VIII
LA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA E LE CONFERENZE EPISCOPALI REGIONALI
Art. 43
Autonomia e collegamento
§ 1. Le Conferenze Episcopali Regionali, costituite per promuovere un’azione pastorale comune tra le Chiese particolari di una medesima Regione ecclesiastica e per favorire i mutui rapporti tra i Vescovi, sono stabilmente collegate con la C.E.I.
§ 2. Esse, nell’ambito della loro autonomia, coordinano con la Conferenza Nazionale le attività pastorali ed esprimono suggerimenti e proposte utili alla vita delle Chiese che sonoin Italia.
§ 3. Il Presidente della C.E.I., in attuazione del disposto dell’art. 4, § 4, può convocare in apposita riunione i Presidenti delle Conferenze Episcopali Regionali allo scopo di favorire il coordinamento delle attività delle Conferenze stesse e di consultarli su problemi pastorali di comune interesse, specialmente su quelli connessi con il territorio e con gli indirizzi delle Regioni civili.
§ 4. La C.E.I. richiede e valorizza gli apporti dottrinali e pratici delle Conferenze Episcopali Regionali e in particolare cura che i documenti preparatori per le sessioni dell’Assemblea Generale possano essere preventivamente valutati dalle stesse Conferenze.
Art. 44
Collaborazione con i Vescovi delegati e gli incaricati regionali
§ 1. Le Conferenze Episcopali Regionali eleggono i Vescovi delegati per settori di attività pastorale possibilmente in corrispondenza con quelli propri delle Commissioni Episcopali della Conferenza Nazionale, anche per favorire gli opportuni collegamenti con i relativi organi statutari della C.E.I.
§ 2. Le stesse Conferenze Episcopali Regionali designano, su proposta dei Vescovi delegati, un incaricato regionale per i principali settori di attività pastorale e ne promuovono la collaborazione con le strutture e le iniziative della C.E.I.
Capitolo IX
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 45
Durata delle cariche
§ 1. Tutte le cariche elettive a carattere direttivo in seno agli organi della C.E.I. hanno la durata di cinque anni e, ad eccezione delle cariche della Segreteria Generale, non sono immediatamente rinnovabili.
I Presidenti delle Commissioni Episcopali nonpossono essere immediatamente rieletti, neppure all’incarico di Presidente di una diversa Commissione Episcopale.
§ 2. Le cariche elettive a carattere non direttivo in seno agli organi della C.E.I. hanno la durata di cinque anni e possono essere rinnovate per un secondo quinquennio consecutivo.
Art. 46
Regolamento
L’Assemblea Generale approva un regolamento, in conformità e per l’ordinata ed efficace esecuzione del presente statuto.
Art. 47
Interpretazione dello statuto e del regolamento
A dirimere eventuali incertezze in merito all’interpretazione dello statuto e del regolamento provvederà il Consiglio Episcopale Permanente, sentito il parere del Consiglio per gli affari giuridici, di cui all’art. 8, § 2.
Spetta al Segretario Generale fornire tutti gli elementi di giudizio.
Art. 48
Norma di rinvio
Per quanto non previsto negli articoli precedenti si fa riferimento alle norme del diritto canonico e alle leggi civili in quanto applicabili agli enti ecclesiastici.
Art. 49
“Recognitio” della Sede Apostolica
Il presente statuto e le sue eventuali modifiche hanno efficacia solo a seguito della recognitio della Sede Apostolica. Essi entrano in vigore un mese dopo la pubblicazione nel “Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana”.


Twitter
Myspace
Mister Wong
Digg
Del.icio.us
Yahoo
Technorati
Googlize this
Blinklist
Facebook
Wikio