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FEDERAZIONE ITALIANA
 EXALLIEVI ED EXALLIEVE DI DON BOSCO

Via Marsala, 42 - 00185 Roma
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L'Associazione "A. Marvelli"

ATTO COSTITUTIVO/STATUTO
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
CENTRO DI FRATERNITA' EXALLIEVI DI DON BOSCO "ALBERTO MARVELLI"
VIA MARSALA, 42 - 00185 ROMA
CODICE FISCALE: 97347620581
 
Iscritta nel Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale del
MINISTERO DELLA SOLODARIETA' SOCIALE
Direzione Generale per il Volontariato, l'Associazionismo e le Formazioni Sociali
con decreto prot. 253/SEGR/08 in data 07/05/2008
Iscritta nel Registro Regionale delle Associazioni della
REGIONE LAZIO - ASSESSORATO POLITICHE SOCIALI
con Determinazione numero D1417 del 11/04/2008
 
ARTICOLO 1
(Costituzione)
1) È costituita una Associazione di Promozione Sociale denominata: "Centro di Fraternità Exallievi di Don Bosco - Alberto Marvelli" (con denominazione breve "Associazione Alberto Marvelli") con sede in Roma Via Marsala n. 42.
2) Soci fondatori sono i componenti la Presidenza Nazionale dell'Associazione denominata "Federazione Italiana Exallievi/e di Don Bosco" alla data della costituzione.
3) L'Associazione può istituire e sopprimere sedi regionali, territoriali in Italia e sedi di rappresentanza all'estero.
4) L'Associazione aderisce all'Associazione denominata "Federazione Italiana Exallievi/e di Don Bosco".
 
ARTICOLO 2
(Finalità)
1) L'Associazione ha lo scopo di promuovere e gestire, anche in collaborazione con altre istituzioni pubbliche o private, iniziative a livello territoriale, regionale, nazionale o all'estero, relative a cooperazione e alla solidarietà, soprattutto con riferimento alla promozione dei diritti umani e civili, interventi umanitari e di sostegno socio-economico, assistenza verso i più deboli, promozione culturale, ambito editoriale, tutela e valorizzazione della persona in tutte le sue espressioni.
2) L'Associazione ha durata illimitata e non ha fini di lucro, neanche in forma indiretta.
 
ARTICOLO 3
(Soci)
1) Sono Soci quelli che sottoscrivono il presente Statuto e quelli che ne faranno richiesta siano essi persone, enti, associazioni o similari la cui domanda sia stata accolta dal Consiglio Direttivo.
2) Nella domanda di adesione l'Aspirante Socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.
3) Tutti i Soci cessano di appartenere all'Associazione per:
a) dimissioni;
b) non aver effettuato il versamento della quota associativa;
c) morte;
d) per espulsione sancita dal Consiglio Direttivo per atti o comportamenti contrari agli scopi dell'Associazione. In quest'ultimo caso è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri il quale decide in maniera definitiva;
e) l'attività dei Soci è libera, volontaria e gratuita.
 
ARTICOLO 4
(Diritti e obblighi dei soci)
1) Tutti i Soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, hanno diritto di elettorato attivo, direttamente o per delega, e passivo per le cariche sociali e a svolgere il loro servizio preventivamente concordato e a recedere dall'Associazione.
2) I Soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto e a pagare le quote sociali.
 
ARTICOLO 5
(Organi)
Sono organi dell'Associazione:
1) L'Assemblea
2) Il Consiglio Direttivo
3) Il Presidente
4) Il Vice-Presidente
5) Il Collegio dei Revisori dei conti
6) Il Collegio dei Probiviri
 
ARTICOLO 6
(Assemblea)
1) L'Assemblea è costituita da tutti i Soci in regola con le quote associative.
2) Essa si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta all'anno e in via straordinaria, ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno.
3) Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta o altro mezzo idoneo di comunicazione.
4) La convocazione può avvenire anche su richiesta scritta di almeno un terzo dei Soci, in tal caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
5) In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro Socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti in proprio o per delega.
6) Ciascun Socio non può essere portatore di più di una delega.
7) Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 16.
8) L'Assemblea ha i seguenti compiti:
- Eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- Eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei conti;
- Eleggere il Collegio dei Probiviri;
- Approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
- Approvare il bilancio preventivo e consuntivo.
- Approvare o respingere le richieste di modifica dello Statuto;
- Stabilire l'ammontare delle quote associative.
 
ARTICOLO 7
(Consiglio Direttivo)
1) Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ed è composto da sette Soci, di cui due scelti tra una terna di nomi proposti dall'Associazione denominata "Federazione Italiana Exallievi/e di Don Bosco". Esso può cooptare altri membri in qualità di esperti, i quali potranno esprimersi solo con voto consultivo.
2) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni sei mesi.
3) Le riunioni sono convocate dal Presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno, almeno 10 giorni prima della data della convocazione, con comunicazione scritta o ogni altro mezzo idoneo.
4) La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti, in tal caso il Presidente deve provvedere con le modalità di cui al comma 3 alla convocazione entro giorni 10 dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro venti giorni dalla convocazione.
5) In prima convocazione il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti di diritto, in seconda convocazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti di diritto.
6) I Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
a. Eleggere il Presidente;
b. Eleggere il Vicepresidente;
c. Nominare il tesoriere che potrà essere scelto anche tra persone non componenti il Consiglio;
d. Nominare il segretario che potrà essere scelto anche tra persone non componenti il Consiglio;
e. Assumere il personale;
f. Fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
g. Sottoporre all'Assemblea per l'approvazione il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;
h. Determinare il programma di attività dell'Associazione e le linee di indirizzo, determinandone e autorizzandone le spese;
i. Accogliere o respingere le domande degli aspiranti Soci;
j. Decidere l'istituzione o la soppressione delle sedi regionali, territoriali e delle rappresentanze estere;
k. Regolamentare con apposite delibere le sedi regionali, territoriali e le rappresentanze estere;
l. Ratificare, nella prima seduta utile, provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità o urgenza.
 
ARTICOLO 8
(Il Presidente)
1) Il Presidente che è anche Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti.
2) Esso cessa dalla carica secondo quanto disposto dal successivo articolo 12 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 6 comma 4 e art.7 comma 4.
3) Il Presidente è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuno per l'attuazione e il raggiungimento dei fini sociali.
4) Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
5) In caso di necessità e urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
6) In caso di assenza, impedimento o cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.
 
ARTICOLO 9
(Collegio dei Revisori del conti)
1) Esso può essere costituito qualora la normativa vigente in materia di associazioni lo preveda.
2) Esso è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea, al suo interno elegge il Presidente.
3) Il Collegio riferisce annualmente, secondo le norme previste dalla normativa, all'Assemblea con relazione scritta.
 
ARTICOLO 10
(Collegio dei Probiviri)
1) Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra gli organi e i Soci ovvero tra i Soci, dovrà essere devoluta alla determinazione inappellabile del Collegio dei Probiviri, formato da tre componenti, i quali giudicheranno "ex bono ed aequo", senza formalità di procedura.
 
ARTICOLO 11
(Durata delle cariche)
1) Tutte le cariche hanno la durata di 4 (quattro) anni e possono essere riconfermate.
2) Le cariche sociali possono essere sostituite secondo le modalità previste dai commi successivi solo se elettive.
3) In caso di dimissioni o revoca del mandato di un membro del Consiglio Direttivo da parte dell'Assemblea, su proposta del Presidente o di almeno un terzo dei Soci si provvederà alla sostituzione con il primo dei non eletti a tale funzione nell'ultima elezione avvenuta prima dell'atto di dimissioni o revoca.
4) In caso di dimissioni o revoca del mandato a più della metà dei membri del Consiglio Direttivo da parte dell'Assemblea, su proposta del Presidente o di almeno un terzo dei Soci, si provvederà ad indire nuove elezioni a norma dell'art. 6 del presente Atto Costitutivo.
5) In caso di dimissioni o revoca del Presidente da parte dell'Assemblea, su proposta della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei Soci, il Consiglio Direttivo provvederà ai sensi dell'art. 7.
6) Le sostituzioni così come previste nei commi precedenti e le cooptazioni di cui all'art. 7 comma 1 del presente Atto Costitutivo, effettuate nel corso del quadriennio di cui al 1° comma del presente articolo, decadono allo scadere del quadriennio medesimo.
 
ARTICOLO 12
(Risorse economiche)
1) L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
- Quote associative e contributi dei Soci;
- Contributi dei privati;
- Contributi dello Stato, enti e istituzioni pubbliche;
- Contributi di organismi internazionali;
- Donazioni e lasciti testamentari;
- Introiti derivanti da convenzioni;
- Rendita di beni mobili e immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo.
2) I fondi sono depostati presso l'istituto di credito o postale stabilito dal Consiglio Direttivo.
3) I proventi delle varie attività dell'Associazione non potranno in nessun caso essere divisi, anche in forme indirette, tra i Soci.
4) L'eventuale avanzo di gestione è obbligatoriamente destinato a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.
5) Nel caso di cessazione, estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo dovrà essere obbligatoriamente destinato alla Federazione Italiana Exallievi/e di Don Bosco che dovrà utilizzarlo per fini di utilità sociale.
 
ARTICOLO 13
(Quota sociale)
1) La quota associativa a carico dei Soci è fissata annualmente dall'Assemblea. Non è frazionabile, né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.
2) I Soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea, né prendere parte all'attività dell'Associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.
 
ARTICOLO 14
(Bilancio)
1) Ogni anno devono essere redatti a cura del Consiglio Direttivo i bilanci, preventivo e consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che deciderà a maggioranza dei voti.
 
ARTICOLO 15
(Modifiche allo statuto)
1) Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno venti soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Soci.
 
ARTICOLO 16
(Scioglimento)
1) Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
 
ARTICOLO 17
(Nonne transitorie)
1) Il primo Consiglio Direttivo è eletto tra i soci fondatori.
2) Il Collegio dei Revisori dei conti all'atto della costituzione dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo.
3) Il Collegio dei Probiviri all'atto della costituzione dell'Associazione è nominato dal Consiglio Direttivo.
4) Il Consiglio Direttivo eletto dopo la costituzione dell'Associazione determina la prima quota sociale.
 
ARTICOLO 18
(Norma di rinvio)
1) Per quanto non previsto dal Presente Statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, in particolare alla disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale e alle norme del Codice Civile.
APPROVATO IN ROMA IL 22 MAGGIO 2004 E SUCESSIVE MODIFICHE CON ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 27 GENNAIO 2008 E DEL 28 MARZO 2008.

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