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Delibera Interpretativa dell'art. 61 del Regolamento

DELIBERA INTERPRETATIVA EX ART. 61 DEL TESTO DEL REGOLAMENTO

In merito al quesito sottoposto dalla Presidenza ispettoriale Veneta Est alla Presidenza nazionale, in qualità di organo cui è demandata in via ordinaria, ex art. 61, l'interpretazione del Regolamento, e relativo alle modalità temporali di espressione del voto per corrispondenza ex artt. 24 e 24 bis, ai fini della valida elezione del Presidente unionale e dei consiglieri della Presidenza unionale (ovvero se per la validità temporale del voto espresso per corrispondenza debba far fede in ogni caso la data del timbro postale o invece, a prescindere da quest'ultima, rilevi esclusivamente la circostanza che il voto per corrispondenza sia pervenuto alla commissione elettorale anteriormente alla chiusura delle urne e quindi delle operazioni di scrutinio) la suddetta Presidenza nazionale, riunitasi in Roma in data 27/02/2010, presenti il Presidente nazionale Bernardo Cannelli, il Vicepresidente Giancarlo Colombo, il Delegato don Enrico Peretti, il Tesoriere Paolo Libralon, il Direttore della rivista "VOCI FRATERNE" Michele Panajotti e i Consiglieri nazionali Enrico Leone, Cesare Tonini e Carlo Grancelli, ha così deliberato:

  1. visto che la previsione del voto per corrispondenza è circoscritta, nel Regolamento, alla sola elezione del Presidente unionale e dei consiglieri della Presidenza unionale mentre è esclusa per l'elezione delle cariche a livello ispettoriale e nazionale, se ne ricava che la sola ragione di ammissibilità di questa particolare modalità di espressione del voto va ravvisata nel carattere locale delle elezioni per cui è prevista, circostanza questa che dovrebbe ragionevolmente consentire ai voti espressi per corrispondenza, di pervenire in tempo utile per le operazioni di voto e di scrutinio;
  2. pertanto, in base alla ratio così individuata delle suddette disposizioni regolamentari, la loro interpretazione deve privilegiare il loro profilo funzionale e assegnare prevalenza al dato sostanziale del tempo utile per lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio piuttosto che al dato formale della data risultante dal timbro postale.

Roma, 27 febbraio 2010
 

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